ART. 1

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati. Le previsioni dello statuto e dell’atto costitutivo prevalgono sul presente Regolamento interno.

ART. 2

Il Consorzio è costituito per il beneficio comune di tutti i suoi membri e i rapporti tra gli associati debbono essere improntati alla massima lealtà e correttezza secondo i dettami statutari, le disposizioni del presente regolamento interno e le leggi vigenti in materia.

Il Consorzio provvede alla registrazione, rinnovo, uso, promozione, concessione in uso o altra disposizione dei marchi e segni distintivi prescelti dal Consorzio, ed in particolare del marchio “Cremona liuteria”, ne cura l’adozione, l’osservanza ed il rispetto da parte degli associati e ne tutela la proprietà ed i diritti a livello internazionale nei paesi dove il marchio è registrato o utilizzato.

ART. 3

Per la elezione dei cinque componenti del Consiglio Direttivo, di competenza dell’Assemblea, si procede con votazione a scrutinio segreto utilizzando un’unica scheda sulla quale vengono indicati i nominativi di tutti i candidati. Ogni consorziato in possesso dei requisiti richiesti, può presentare la propria candidatura entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consorzio.

Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire la continuità nella gestione del Consorzio, può proporre, nel rispetto delle norme statutarie, acquisendo preliminarmente la disponibilità degli interessati, fino ad un massimo di cinque candidati fra i quali possono essere compresi i consiglieri uscenti.

Ogni consorziato ha diritto ad esprimere il proprio voto tramite la suddetta scheda sulla quale dovranno essere espresse un massimo di cinque preferenze (pari ai componenti del Consiglio Direttivo) apponendo una croce a fianco dei nominativi prescelti fra quelli indicati sulla scheda stessa.

Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante.

In caso di parità di voti il Presidente uscente dispone immediatamente l’effettuazione di apposito ballottaggio e, persistendo la parità di voti procede al sorteggio.

ART. 4

I consorziati esercitano la professione nel rispetto delle vigenti leggi ed in particolare quelle sul lavoro, sul commercio e sulla concorrenza.

ART. 5

Gli ordinativi indifferenziati di lavoro riguardanti gli strumenti a marchio “Cremona Liuteria”, acquisiti dal consorzio, devono essere ripartiti tra le aziende associate e licenziatarie del marchio stesso. Il Consiglio Direttivo comunicherà di volta in volta le richieste pervenute e affiderà le stesse seguendo i criteri di:

  • disponibilità delle imprese ad evadere gli ordini
  • rotazione delle imprese nell’assegnazione degli ordini

Nel caso in cui il lavoro venisse apportato da un’impresa consorziata, tale impresa godrà del diritto di prelazione nell’attribuzione dell’appalto o nella eventuale ripartizione dello stesso.

ART. 6

Le quote consortili annuali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo devono essere versate, in due rate uguali, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, mentre la scadenza per l’inserimento del nominativo dei nuovi consorziati nella promozione programmata è il 30 aprile di ogni anno.

ART. 7

Qualsiasi componente degli organi direttivi che si assenti per tre volte consecutive alle riunioni senza che sussistano giustificate motivazioni, può essere sospeso dagli incarichi e sostituito, ai sensi di statuto, con il primo o i primi degli esclusi risultanti dalla graduatoria dell’ultima elezione.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo delibera la tariffa per i diversi servizi ed attività offerte dal Consorzio differenziandola in misura congrua per i consorziati e per coloro che, pur non essendo iscritti al Consorzio, potranno usufruire degli stessi servizi ed attività promozionali.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo potrà delegare a commissioni o gruppi di lavoro compiti di coordinamento e/o sviluppo di attività operative su progetti specifici del consorzio come dagli scopi descritti all’art. 5 dello statuto. Tali commissioni o gruppi devono periodicamente fornire relazioni dettagliate al Consiglio Direttivo che rimane comunque l’unico organo competente ad autorizzare accordi commerciali o promozionali e qualsiasi spesa conseguente allo svolgimento dell’attività delle commissioni o gruppi di lavoro.

ART. 10

I soci del Consorzio, nello svolgimento della loro attività di liutai artigiani, adottano tecniche e pratiche costruttive che evidenziano l’operato dell’artista-artigiano ed il suo lavoro individuale.

Non può essere socio del Consorzio colui che adotti tecniche e pratiche costruttive che siano deleterie all’immagine artistica ed artigianale della liuteria cremonese.

Le imprese consorziate e licenziatarie del marchio “Cremona Liuteria” costruiranno gli strumenti a regola d’arte rispettando le norme contenute nel Regolamento d’uso del marchio stesso.

Il Consorzio promuove la diffusione e commercializza unicamente gli strumenti con il marchio Cremona Liuteria.

ART. 11

I membri del Consorzio devono osservare la massima integrità morale nell’ambito della loro attività lavorativa ed in particolare:

  • devono tendere a sviluppare la competenza professionale e la qualità del servizio alla clientela;
  • nel servire la comunità musicale e la clientela in generale devono relazionarsi in modo corretto al fine di accrescere l’immagine e il rispetto verso la professione ed il Consorzio stesso;
  • all’interno dei propri laboratori e botteghe devono avere solo lavoratori assunti ai sensi della vigente legislazione in materia di lavoro e/o persone con contratti di stage o borsisti e/o coadiuvanti. La presenza di eventuali stagisti o borsisti dovrà essere comunicata al Consorzio.
  • sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali frodi o commercializzazioni di falsi o contraffazioni di beni liutari, o comportamenti illegali di chiunque operi nel settore della liuteria di cui abbiano fondati elementi di prova;
  • sono tenuti a comunicare immediatamente alla segreteria del Consorzio il furto o lo smarrimento di strumenti a marchio “Cremona Liuteria” propri e/o dei clienti.

A seguito di segnalazioni relative agli ultimi due commi di questo articolo, il Consiglio Direttivo, fatte le opportune valutazioni e verifiche, interesserà gli organi competenti per la soluzione dell’illecito.

ART. 12

Il Consorzio, ricorrendone le condizioni ed a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può concedere la licenza d’uso del marchio “Cremona Liuteria” a liutai sia iscritti che non iscritti al Consorzio. Il corrispettivo della suddetta concessione è determinato dal Consiglio Direttivo in misura differenziata per consorziati e non consorziati.

Il nome ed i marchi del consorzio, ed in particolare il marchio “Cremona Liuteria”, sono proprietà esclusive del consorzio stesso e possono essere utilizzati soltanto per il beneficio comune dei consorziati o dei licenziatari.

A tale scopo le imprese hanno il diritto di utilizzarne e propagandarne l’immagine, conformemente alle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, il marchio “Cremona Liuteria” potrà essere esposto o richiamato in forma appropriata nel luogo di esercizio dell’attività dell’impresa licenziataria e potrà essere riprodotto su ogni documento utilizzato dall’impresa.

ART. 13

A tutti coloro che non si attengano alle norme dello statuto e dei regolamenti nello svolgimento della professione, il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato l’inadempimento e convocato gli interessati, applicherà le seguenti sanzioni disciplinari:

a.       richiamo verbale da effettuarsi in sede di Consiglio Direttivo

b.      richiamo scritto

c.       sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00;

d.      sospensione temporanea del consorziato inadempiente fino a dodici mesi;

e.       esclusione dal Consorzio

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni derivati dall’illecito comportamento dei consorziati.

Le eventuali segnalazioni di irregolarità nei confronti dello statuto e dei regolamenti da parte di membri del Consorzio devono pervenire in forma scritta e circostanziata, firmata e datata al Consiglio Direttivo. Esso, senza assunzione di responsabilità relativamente al contenuto delle segnalazioni, porrà in atto le necessarie verifiche e, fatte le opportune valutazioni, applicherà secondo la gravità dell’inadempimento, le sanzioni disciplinari sopra indicate.

ART. 14

Il Consorzio agevola l’iscrizione allo stesso per le giovani imprese come segue:

  •  le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio I.A.A. e all’albo artigiani di Cremona da meno di un anno al momento della domanda di adesione al Consorzio, entreranno gratuitamente; l’anno successivo pagheranno il 50% della quota annuale prevista; il terzo anno pagheranno la quota intera. L’anno comincia il 1° marzo e si intende concluso l’ultimo giorno di febbraio.

ART. 15

Il presente regolamento interno potrà essere modificato dall’Assemblea dei consorziati su proposta del Consiglio Direttivo ed anche su richiesta di almeno metà delle imprese consorziate.

ART. 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’assemblea.

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